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Concessione di un contributo economico individuale

(urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art6)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione di un contributo economico individuale

A chi è rivolto

I destinatari degli interventi economici sono tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Cingoli che versano in una condizione di disagio socioeconomico. I cittadini stranieri, per accedere agli interventi di sostegno al reddito, devono essere in possesso di una regolare carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità. I cittadini appartenenti all’Unione Europea, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore in data 11 aprile 2007.

Ai fini della definizione delle erogazioni si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate all’atto della presentazione della richiesta, che devono permanere per tutto il periodo di durata dell’intervento, del nucleo familiare così costituito: 

a. il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;

b. il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando il componente interessato non abbia intrapreso azioni, in via giurisdizionale o 5 amministrativa, volte ad accertare la posizione soggettiva del coniuge. Non si considera componente del nucleo richiedente, il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un suo componente, qualora l’Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;

c. altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

 Coloro che hanno i requisiti per poter accedere ai benefici economici previsti dalla normativa nazionale e regionale, devono prima presentare domanda ai suddetti benefici e fare solo successivamente richiesta di contributi economici previsti dal presente regolamento, laddove il progetto d’intervento elaborato con l’a.s. lo preveda.

Per poter accedere ai contributi economici disciplinati dal presente Regolamento il nucleo familiare deve avere possedere un ISEE in corso di validità il cui valore minimo viene definito nei punti successivi in base alla tipologia di intervento.

Descrizione

SUSSIDI ASSISTENZIALI TERMPORANEI

L’intervento è rivolto per i nuclei familiari in cui vi è almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di una situazione temporanea e/o imprevista, si trovino privi di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari. In particolare, ma non in modo esclusivo, si individuano le seguenti situazioni sociali: 

a. Nuclei monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all’evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali la carcerazione di uno dei genitori dei minori, in assenza di idoneo sostegno parentale;

b. Donne sole in stato di gravidanza in difficile situazione sociale e prive di idoneo sostegno parentale per i due mesi precedenti al parto e fino ai 12 mesi successivi alla nascita. Nel caso la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall’accertamento di detto stato; 

c. Giovani tra i 18 e i 21 anni d’età già in carico in età minore al servizio sociale, in presenza di un progetto di autonomia; 

d. Persone con modalità di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, ecc., in presenza di un progetto concordato volto al reinserimento sociale; 

e. Nuclei familiari in cui l’unico percettore di reddito perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento quali fallimento dell’azienda, mobilità, sopravvenuta grave malattia che ne determini il licenziamento; 

f. Persone con programmi di recupero terapeutico certificato dai servizi competenti (Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento delle Dipendenze) e persone sottoposte a misure di detenzione domiciliare incompatibili con qualsiasi attività lavorativa. 

g. Nuclei familiari composti da almeno un genitore convivente con figli di età rientrante nell’obbligo scolastico/formativo che effettivamente vi ottemperino e che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione o sottoccupazione, abbiano redditi inferiori ai parametri previsti nel presente intervento.

h. ogni altra situazione familiare ritenuta accoglibile a seguito di istruttoria da parte dell’assistente sociale. Il contributo non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni da parte dei componenti adulti abili al lavoro volte al superamento del disagio economico quali la ricerca attiva di un lavoro anche attraverso l’adesione ai programmi delle agenzie preposte all’inserimento lavorativo, frequenza di corsi professionali che offrano concrete prospettive di assunzione. 

Tutti i potenziali beneficiari devono possedere ISEE non superiore ad euro 6.000,00. 

Il sussidio economico temporaneo viene riconosciuto per un ammontare annuo massimo di euro 1.000,00 e potrà essere erogato in quote parti mensili.

La quantificazione massima erogabile è svolta dall’assistente sociale considerando la gravità della situazione, la presenza di minori nel nucleo familiare, situazione debitoria, insoluti per utenze e ogni altro elemento ritenuto meritevole di valutazione. La concessione viene disposta con specifica determinazione del Servizio in funzione di un progetto sentita la Giunta. L’erogazione viene disposta a mezzo della tesoreria comunale o tramite cassa economale. Eccezionalmente, qualora ricorrano gravi e rilevanti situazioni di disagio socio economico, previa adeguata motivazione dell’ufficio e sentito il parere della Giunta, possono essere ammessi a contributo nuclei familiari con un ISEE superiore alla soglia sopra riportata e/o per un importo integrativo.

I contributi temporanei personalizzati sono erogabili per un periodo massimo di 6 mesi non rinnovabili nel corso dell’anno.

BUONI ALIMENTARI 

In sostituzione o ad integrazione dei sussidi in denaro possono essere riconosciuti buoni di euro 50,00 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso esercenti commerciali ubicati nel territorio del Comune di Cingoli. 

La modalità operativa di erogazione sarà oggetto di regolamentazione con specifica determina da parte del responsabile dei servizi sociali. Possono essere riconosciuti massimo numero 4 buoni annui pari al valore complessivo di euro 200.00 a nucleo familiare.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Una volta ricevuta la domanda, il Comune decide se erogare il contributo solo dopo una valutazione sulla situazione di precarietà ed emergenza del nucleo familiare.

Domanda di erogazione di contributo economico individuale
Copia del documento d'identità
Documentazione comprovante lo stato di necessità

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Assistenza sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 18/09/2024 13:55.08

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